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Sez. 1, Sentenza n. 5626 del 16/09/1986 (Rv. 448115 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - CONCERNENTE UN CONTRATTO DI LOCAZIONE - DEDUZIONE MEDIANTE AZIONE GIUDIZIARIA, ANCHE SE IN VIA RICONVENZIONALE - CONDUTTORE - LITISCONSORTE NECESSARIO.*
Stato
decisa il 1986-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448115-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - CONCERNENTE UN CONTRATTO DI LOCAZIONE - DEDUZIONE MEDIANTE AZIONE GIUDIZIARIA, ANCHE SE IN VIA RICONVENZIONALE - CONDUTTORE - LITISCONSORTE NECESSARIO.*

Qualora la simulazione sia dedotta mediante Azione, anche se in via riconvenzionale, e non opposta soltanto in via di eccezione, il giudizio di accertamento non può avvenire incidenter tantum e richiede necessariamente il contraddittorio di tutti i soggetti che sono stati partecipi dell'accordo simulatorio. Pertanto, nel caso di contratto di locazione, ove il conduttore convenuto in risoluzione per inadempimento non si limiti a chiedere il rigetto della domanda ma chieda il positivo accertamento della propria posizione di contraente fittiziamente interposto, nel relativo giudizio è contraddittore necessario anche l'indicato titolare effettivo del rapporto locativo. (V 1727/85, mass n 439684; (V 325/85, mass n 438548; (V 1198/82, mass n 419077; (V 190/81, mass n 410592; (Conf 1388/83, mass n 426201, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)