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Sez. 2, Sentenza n. 26241 del 11/06/2015 Cc. (dep. 22/06/2015) Rv. 264012 - 01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio - Provvedimento fondato sull'erroneo presupposto della mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato - Abnormità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264012-01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI

Non è abnorme il provvedimento del giudice che, ritenendo accertata la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, dichiara la nullità del decreto che dispone il giudizio per l'omessa traduzione dello stesso e dispone la restituzione degli atti al P.M., in quanto tale provvedimento costituisce l'esplicazione di un potere riconosciuto dall'ordinamento, anche quando fondato su un presupposto erroneamente ritenuto sussistente, e le sue conseguenze sono rimediabili con attività propulsive legittime da parte del pubblico ministero.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)