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Sez. 5, Sentenza n. 11429 del 15/12/2015 Cc. (dep. 17/03/2016) Rv. 266339 - 01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio - Provvedimento fondato sull'erroneo presupposto della mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato - Abnormità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266339-01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI

Non è abnorme il provvedimento del Tribunale che, in mancanza di prova della conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, dichiara la nullità degli atti, in base ai quali si è instaurato il rapporto processuale, per l'omessa loro traduzione e ne dispone la restituzione al P.M., in quanto tale provvedimento costituisce l'esplicazione di un potere riconosciuto dall'ordinamento, anche quando fondato su un presupposto erroneamente ritenuto sussistente e non determina una stasi indebita del procedimento, potendo il pubblico ministero esercitare nuovamente l'azione penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)