Sez. 1, Sentenza n. 1597 del 22/06/1966 (Rv. 323177 - 01)
FALLIMENTO - VENDITA - CON RISERVA DI PROPRIETA - FALLIMENTO DEL COMPRATORE - SUBINGRESSO DEL CURATORE - MANCANZA - DIRITTI DEL VENDITORE.*
FALLIMENTO - VENDITA - CON RISERVA DI PROPRIETA - FALLIMENTO DEL COMPRATORE - SUBINGRESSO DEL CURATORE - MANCANZA - DIRITTI DEL VENDITORE.*
Gli artt. 72 e 73 della legge fallimentare devono essere interpretati unitariamente, siccome connessi tra loro e interdipendenti. Da essi si ricava il principio secondo cui tra la volonta del venditore e quella dell'amministrazione fallimentare deve essere data preferenza a questa ultima. Per conseguenza, nell'ipotesi di vendita a rate, non acquistando il compratore la proprieta della cosa se non con il pagamento della ultima rata del prezzo a norma dell'art. 1523 cod.civ., ove il pagamento delle rate sia in corso al momento della dichiarazione del fallimento del compratore, e possibile il subingresso del curatore nei modi previsti dall'art. 73 cit. Se il subingresso non si verifica, il venditore potra chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1526 cod.civ., per riprendere la cosa venduta con tutti gli effetti previsti da tale articolo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1523, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Cod. Civ. art. 1526, Legge Falliment. art. 73, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)