Sez. 1, Sentenza n. 6952 del 26/05/2000 (Rv. 536947 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - A TERMINE O A RATE | Avvenuto trasferimento della proprietà e consegna del bene - Art. 73 legge fall. - Applicabilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - A TERMINE O A RATE
Nell'ipotesi di vendita a rate e di successivo fallimento del compratore, l'art. 73 legge Fall. non è applicabile quando, in tale momento, il venditore abbia già trasferito la proprietà e consegnato la cosa all'acquirente; infatti, quando il contratto abbia già avuto esecuzione con il trasferimento della proprietà, il venditore in "bonis" può vantare soltanto un diritto di credito, da farsi valere esclusivamente con l'insinuazione al passivo fallimentare.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 73, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)