Sez. 1, Sentenza n. 1007 del 19/02/1981 (Rv. 411532 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - A TERMINE O A RATE - SUCCESSIVO FALLIMENTO DEL COMPRATORE - OPERATIVITA DEL MECCANISMO EX ART 73, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE FALLIMENTARE - CONDIZIONE - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA E CONSEGNA DELLA COSA GIA ATTUATI AL MOMENTO DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - SUBINGRESSO DEL CURATORE NEL CONTRATTO - INAMMISSIBILITA - INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI RELATIVE DA PARTE DEL CURATORE MEDESIMO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CREDITO DEL VENDITORE - NATURA CONCORSUALE - SCADENZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - A TERMINE O A RATE - SUCCESSIVO FALLIMENTO DEL COMPRATORE - OPERATIVITA DEL MECCANISMO EX ART 73, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE FALLIMENTARE - CONDIZIONE - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA E CONSEGNA DELLA COSA GIA ATTUATI AL MOMENTO DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - SUBINGRESSO DEL CURATORE NEL CONTRATTO - INAMMISSIBILITA - INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI RELATIVE DA PARTE DEL CURATORE MEDESIMO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CREDITO DEL VENDITORE - NATURA CONCORSUALE - SCADENZA.*
Nell'ipotesi di vendita a rate e di successivo fallimento del compratore, l'operativita del meccanismo di cui all'art 73, primo comma, della legge fallimentare e subordinata - conformemente alla previsione del primo comma del precedente art 72, valida anche in relazione all'art 73, primo comma, citato, per la connessione ed interdipendenza delle due norme - alla circostanza che il contratto sia, al momento della dichiarazione di fallimento, ineseguito (totalmente o parzialmente) da entrambe le parti, sicche detta operativita deve escludersi quando, in tale momento, il venditore abbia gia trasferito la proprieta e consegnato la cosa all'acquirente, nel qual caso l'eventuale subingresso del curatore nel contratto e da considerare tamquam non esset, con la conseguente non configurabilita di un suo inadempimento delle obbligazioni relative, e il credito del venditore ha natura concorsuale, con scadenza alla dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art 55 della legge suindicata. (V 2336/75, mass n 376183; (V 1597/66, mass n 323177).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1476, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Legge Falliment. art. 73, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)