Sez. 6, Sentenza n. 7978 del 07/06/1995 Ud. (dep. 18/07/1995) Rv. 202593 - 01
Notificazioni - All'imputato - Detenuto per altra causa | Detenzione intervenuta prima dell'udienza dibattimentale - Imputato che non aveva eletto né dichiarato domicilio - Obbligo di comunicare la situazione sopravvenuta - Esclusione - Fattispecie: nullità assoluta della notifica del decreto di citazione.
Notificazioni - All'imputato - Detenuto per altra causa
Ove non vi sia stata elezione o dichiarazione di domicilio, l'imputato che, prima dell'udienza dibattimentale, venga ristretto in stato di detenzione per altra causa non è tenuto a comunicare all'autorità giudiziaria procedente la situazione sopravvenuta. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto la nullità assoluta della notifica del decreto di citazione operata, nella situazione di cui sopra, non nel luogo di detenzione, ma con deposito nella casa comunale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 156 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 com. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)