Sez. 6, Sentenza n. 20459 del 20/03/2009 Ud. (dep. 15/05/2009) Rv. 244277 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Stato di detenzione successivo all'elezione di domicilio non revocata - Necessità che la notifica sia effettuata presso il luogo di detenzione - Sussistenza - Notifica al difensore ex art. 161, comma quarto cod. proc. pen. - Validità - Esclusione.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE
A norma dell'art. 156 cod. proc. pen. la notifica del decreto di citazione all'imputato detenuto deve avvenire nel luogo di detenzione, anche quando la causa di restrizione sia diversa dal procedimento in corso cui si riferisce la notifica e vi sia stata una precedente elezione di domicilio mai revocata, in quanto l'ufficio giudiziario procedente, quando deve effettuare la prima notificazione, deve svolgere le dovute ricerche in ordine allo "status libertatis" alla data della notifica del decreto. Tale regola si applica anche quando la notificazione sia stata effettuata a norma dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)