diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7161 del 28/04/2000 Ud. (dep. 19/06/2000) Rv. 216582 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO | Detenzione dell'imputato per altra causa - Sopravvenuta alla citazione a giudizio - Comunicazione in udienza da parte del difensore - Sufficienza - Condizioni - Obbligo di diligenza - Inosservanza - Ordinanza contumaciale - Legittimità.
Stato
decisa il 2000-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216582-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO

L'imputato già citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa versa in stato di legittimo impedimento solo se tale nuova condizione sia stata tempestivamente comunicata. Solo se la detenzione sopravviene a ridosso immediato dell'udienza può ammettersi che la comunicazione avvenga direttamente in udienza anche attraverso il difensore, purché risulti circostanziata e riferisca la volontà dell'imputato di essere presente al dibattimento. L'inosservanza di tale obbligo di diligenza rende legittima l'ordinanza contumaciale. (Nella specie la Corte ha ulteriormente affermato che la detenzione domiciliare non è fonte di una assoluta impossibilità a comparire, se l'imputato, al verificarsi di tale impedimento, non si sia attivato affinché fosse resa possibile la sua partecipazione all'udienza, chiedendo di esservi tradotto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 487 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)