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Sez. 1, Sentenza n. 25402 del 30/05/2014 Cc. (dep. 13/06/2014) Rv. 261878 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Revoca e sostituzione - Inammissibilità dell'istanza per mancata notifica al difensore della persona offesa - Misura disposta in epoca antecedente all'entrata in vigore della modifica dell'art. 299 cod. proc. pen. recata dal D.L. n. 93 del 2013 - Richiesta di revoca presentata successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina - Applicabilità della nuova disciplina - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261878-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE

È inammissibile la richiesta di revoca o di sostituzione di misura cautelare personale applicata nei procedimenti relativi a delitti commessi con violenza alla persona, che, presentata successivamente all'entrata in vigore delle modifiche recate all'art. 299, comma terzo, cod. proc. pen. dall'art. 2 D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, non è stata notificata a cura della parte richiedente al difensore della persona offesa, anche quando il provvedimento coercitivo è stato adottato prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, in quanto l'istanza genera un sub-procedimento cautelare autonomo rispetto a quello genetico.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Decreto Legge 14/08/2013 num. 93 CORTE COST., Legge 15/10/2013 num. 119 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)