Sez. 2, Sentenza n. 43353 del 14/10/2015 Cc. (dep. 27/10/2015) Rv. 265094 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Revoca e sostituzione - Inammissibilità dell'istanza a norma dell'art. 299, comma quarto bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 D.L. n. 93 del 2013 - Ipotesi di vittima "occasionale" non legata da pregresso rapporto con l'autore del reato - Insussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
Deve escludersi l'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari coercitive applicate nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, prevista dall'art. 299, comma quarto bis, cod. proc. pen., per l'ipotesi in cui il richiedente non provveda a notificare l'istanza di revoca o di modifica contestualmente alla persona offesa, qualora quest'ultima sia vittima soltanto "occasionale" del reato. (In motivazione, la Corte ha affermato che la nuova disposizione è volta ad assicurare alla persona offesa, attraverso la presentazione di memorie ex art. 121 cod. proc. pen., uno strumento per offrire ulteriori elementi di conoscenza che, presumibilmente, possono essere desunti solo da un rapporto diretto tra vittima e aggressore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Decreto Legge 15/10/2013 num. 119 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 25/10/2012 num. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)