Sez. L, Sentenza n. 9853 del 06/07/2002 (Rv. 555600 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato - Subordinazione - Valutazione in relazione al tipo di prestazione - Necessità - Fattispecie elativa ad attività di insegnamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato è determinante la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione inteso quale vincolo personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua autonomia, dovendo peraltro i suddetti elementi essere valutati in rapporto alla natura della prestazione resa. Ne consegue che, ai fini della esclusione della natura subordinata dell'attività di insegnamento privato (nella specie, attività di istruttore presso un club ginnico), non assume rilevanza la sussistenza di un'autonomia concretantesi nella predisposizione dei programmi e nell'assenza di precise disposizioni sul lavoro da eseguire, essendo tale autonomia propria dell'attività di insegnamento (come di altre attività intellettuali), qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro in atto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2229
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)