Sez. L, Sentenza n. 239 del 10/01/2003 (Rv. 559593 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA | Estremi - Necessità di uno sviluppo di forza muscolare eccedente le esigenze del normale atto lavorativo - Esclusione - Sussistenza in relazione a normali atti lavorativi - Ammissibilità - Presupposti - Intensità dell'energia spiegata - Concentrazione in uno stesso turno di lavoro dell'energia spiegata - Fattispecie in materia di lavoratrici addette alla rifilatura di plastiche ed alla lavorazione di calzature sportive.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA
In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il diritto alla relativa prestazione richiede che l'infortunio sia stato provocato da una "causa violenta" (art. 2, d.P.R. n. 1124 del 1965) che può riscontrarsi anche in riferimento allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, qualora esso sia caratterizzato dalla intensità dell'energia spiegata, concentrata in un breve arco temporale, che va identificato nell'unità cronologica costituita dal turno di lavoro (Nella specie, la S. C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto insussistente la "causa violenta" nello sforzo posto in essere da due lavoratrici, le quali, per un intero turno lavorativo, avevano, rispettivamente, provveduto a rifilare con un coltello plastiche di particolare durezza e ad inserire tappi in scarponi da sci mediante una graffettatrice, contraendo entrambe una tendinite acuta).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)