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Sez. 5, Sentenza n. 22553 del 11/12/2012 (Rv. 625173 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Imposta di successione - Imponibile - Deducibilità di debiti non accompagnati dal certificato rilasciato dall'ente creditore - Eccezione proposta in appello dall'Erario - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625173-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

Non costituisce mutamento inammissibile della domanda la circostanza che l'erario, dopo avere contestato al contribuente di avere portato in deduzione dell'imponibile, ai fini dell'imposta di successione, debiti ereditari non risultanti da atto scritto avente data certa anteriore all'apertura della successione (ex art. 21 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346), solo in sede di appello eccepisca altresì che quei debiti, in quanto vantati da istituti di credito, non erano accompagnati dal prescritto certificato rilasciato dall'ente creditore (ex art. 23 del decreto citato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 21, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)