Sez. 3, Sentenza n. 5534 del 20/06/1997 (Rv. 505331 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE | Testimonianza resa da persona incapace - Esecuzione di nullità - Proposizione - Termine - Preventiva eccezione di incapacità - Carattere comprensivo di quella di nullità - Esclusione.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE
La nullità della testimonianza resa da persona incapace ex art. 246 cod. proc. civ. deve essere eccepita subito dopo l'espletamento della prova ai sensi dell'art. 157 comma secondo cod. proc. civ., salvo il caso in cui il procuratore della parte interessata non sia stato presente all'assunzione del mezzo istruttorio, nella quale ipotesi la nullità può essere eccepita nell'udienza successiva, senza che la preventiva eccezione d'incapacità di testimoniare a norma dell'art. 246 cit. possa ritenersi comprensiva dell'eccezione di nullità delle testimonianze comunque ammesse ed assunte nonostante quella previa opposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)