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Sez. 2, Sentenza n. 9578 del 14/02/1983 Ud. (dep. 15/11/1983) Rv. 161181 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI RICETTAZIONE DI MODULI DI ASSEGNO BANCARIO.*
Stato
decisa il 1983-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161181-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI RICETTAZIONE DI MODULI DI ASSEGNO BANCARIO.*

La valutazione del danno ai fini della concessione dell'attenuante di cui al n. 4 dell'art. 62 cod. pen. deve essere fatta con esclusivo riferimento alla diminuzione patrimoniale subita dalla persona offesa quale causa diretta e immediata della consumazione del reato, con esclusione di qualsiasi altro elemento che indirettamente o successivamente possa incidere sull'entità del danno, accentuandolo o sminuendolo. Nel reato di ricettazione di moduli di assegni bancari pertanto il pregiudizio economico, immediato e diretto, subito dalla persona offesa resta pur sempre ancorato al modico valore cartolare dei titoli di credito sottratti e ricettati a nulla rilevando il maggior danno che eventualmente possa poi verificarsi o che effettivamente si verifichi dopo il momento consumativo del reato, a seguito di ulteriore attività criminosa. (Conf mass n 152304; (contra mass n 155878).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)