Sez. 6, Sentenza n. 7 del 07/01/1997 Cc. (dep. 04/03/1997) Rv. 207363 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI) | Intercettazioni ambientali - Nei luoghi di cui all'art. 614 cod. pen. - Reati di "criminalità organizzata" Ambito di tale concetto - Indicazione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI)
La nozione di "criminalità organizzata" cui si richiama l'art. 13 del D.L. 8 luglio 1992 n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992 n. 356, nel consentire le intercettazioni ambientali nei luoghi di cui all'art. 614 cod. pen., anche a prescindere da fondato timore di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa deve essere intesa con riguardo alla finalità della norma "de qua". In tale concetto rientrano pertanto le attività criminose più diverse, purché realizzate da una pluralità di soggetti che, per le commissione di più reati, abbiano costituito un apparato organizzativo: nei reati, quindi, in cui la struttura organizzata assume ruolo preminente rispetto ai singoli partecipanti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 125, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)