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Sez. 6, Sentenza n. 32838 del 20/04/2004 Cc. (dep. 28/07/2004) Rv. 229156 - 01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Esclusione per reati di criminalità organizzata - Nozione di " reati di criminalità organizzata" - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229156-01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE

Ai fini della sospensione dei termini delle indagini durante il periodo feriale per reati in materia di criminalità organizzata, pur apparendo riduttivo circoscrivere tale concetto ai soli delitti di criminalità mafiosa, deve comunque farsi riferimento all'elencazione contenuta nella lett. A) del comma secondo dell'art. 407 cod. proc. pen., integrata con l'elencazione contenuta nel comma terzo bis dell'art. 51 e nel comma primo bis dell'art. 372 cod. proc. pen.(Fattispecie in cui è stata esclusa dalla nozione di criminalità organizzata una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati di corruzione e truffa aggravata ai danni del Servizio sanitario nazionale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 240 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)