Sez. L, Sentenza n. 14111 del 15/12/1999 (Rv. 532242 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE | Morte di uno degli ex coniugi successivamente alla sentenza di divorzio - Attribuzione al coniuge superstite della pensione di reversibilità o di quota di essa - Condizione - Effettiva titolarietà dell'assegno divorzile al momento della morte del coniuge - Erogazioni in base ad accordi fra gli ex coniugi - Efficacia nei confronti dell'ente erogatore della pensione di reversibilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE
Il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità (o ad una quota in caso di concorso con altro coniuge superstite) presuppone l'effettivo godimento al momento della morte di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto, atteso che a seguito della nuova formulazione dell'art. 9 legge 1 dicembre 1970 n. 898, introdotta con l'art. 13 legge 6 marzo 1987 n. 74, la pensione di reversibilità spetta (in tutto o in parte) al coniuge rispetto al quale è stata pronunziata la sentenza di divorzio sempreché questi sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, onde il diritto alla suddetta pensione di reversibilità presuppone l'effettiva titolarità di tale assegno al momento della morte dell'ex coniuge e va negato in difetto di godimento dell'assegno medesimo, senza che rilevi la maturazione dei soli presupposti per conseguirlo, non tradottasi nell'attribuzione dell'assegno stesso; né, in mancanza del previsto titolo, assumono rilievo, ai fini dell'indicato diritto, erogazioni sporadiche o continuative intervenute fra gli ex coniugi, in via di fatto o anche in base a convenzioni fra essi intercorse, la cui efficacia deve ritenersi circoscritta ai rapporti fra le parti, spettando solo al giudice il potere di accertare i presupposti attinenti alle condizioni economiche dei coniugi e alle ragioni della decisione, che giustificano nei confronti dell'ente erogatore la prosecuzione, nella forma della pensione di reversibilità, della funzione di sostentamento del coniuge superstite prima indirettamente adempiuta dalla pensione di cui era titolare il defunto coniuge, debitore dell'assegno.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)