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Sez. 3, Sentenza n. 3622 del 15/12/1972 (Rv. 361629 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - CONTRATTI (AMMISSIBILITA O NON AMMISSIBILITA DELLA PROVA TESTIMONIALE) - FORMA SCRITTA AD PROBATIONEM - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM (A PENA DI NULLITA) - INAMMISSIBILITA DELLA PROVA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361629-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - CONTRATTI (AMMISSIBILITA O NON AMMISSIBILITA DELLA PROVA TESTIMONIALE) - FORMA SCRITTA AD PROBATIONEM - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM (A PENA DI NULLITA) - INAMMISSIBILITA DELLA PROVA - LIMITI.*

Le limitazioni stabilite dalla legge in tema di prova dell'esistenza di un negozio giuridico, per il quale e richiesto ad substantiam o ad probationem l'atto scritto, valgono solo quando il negozio e invocato come fonte di diritti e di obbligazioni, e non gia come semplice fatto storico influente sulla decisione della controversia. (nella specie i giudici del merito avevano ritenuto ammissibile la prova per testi diretta ad accertare che un notaio, incaricato di stipulare un atto di compravendita immobiliare, aveva ricevuto in deposito da tizio tre assegni da consegnare al venditore al momento della vendita di un immobile alla condizione che l'acquirente provvedesse contemporaneamente ad iscrivere a favore di tizio, ipoteca sull'immobile acquistato, e che invece li aveva consegnati senza che questa condizione si fosse verificata. La Corte nel respingere il ricorso ha enunciato il principio di cui in massima). (V 1458'70, mass n 347293; 1761'68, mass n 333656).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)