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Sez. 3, Sentenza n. 610 del 02/02/1982 (Rv. 418363 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - CONTRATTI (AMMISSIBILITÀ O NON AMMISSIBILITÀ DELLA PROVA TESTIMONIALE DEI) - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM (A PENA DI NULLITÀ) - PROVA DELL'ESISTENZA DEL DOCUMENTO - LIMITAZIONI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - PRODUZIONE DI COPIA DEL CONTRATTO DI VENDITA IMMOBILIARE PRIVA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA PARTE - DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA COPIA CONSEGNATA ALLA CONTROPARTE - PROVA PER PRESUNZIONI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418363-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - CONTRATTI (AMMISSIBILITÀ O NON AMMISSIBILITÀ DELLA PROVA TESTIMONIALE DEI) - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM (A PENA DI NULLITÀ) - PROVA DELL'ESISTENZA DEL DOCUMENTO - LIMITAZIONI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - PRODUZIONE DI COPIA DEL CONTRATTO DI VENDITA IMMOBILIARE PRIVA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA PARTE - DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA COPIA CONSEGNATA ALLA CONTROPARTE - PROVA PER PRESUNZIONI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Le limitazioni stabilite dalla legge in tema di prova dell'esistenza di un documento, per cui è richiesta la Forma scritta ad substantiam, non valgono quando si tratta di dimostrare una circostanza attinente al relativo negozio, che non concerne la sua esistenza, ma è rilevante, ai fini della decisione, quale fatto storico. Pertanto allo scopo di accertare la data in cui il contraente, che ha prodotto una copia del contratto di vendita immobiliare mancante della propria sottoscrizione, ha sottoscritto la copia consegnata alla controparte, il giudice del merito, legittimamente può ricorrere alla prova per presunzioni ed il relativo accertamento sulla sussistenza della gravità, precisione e concordanza del mezzo probatorio è incensurabile in Sede di legittimità se congruamente motivato. (V 4089/78, mass n 393701; (V 737/77, mass n 384333; (V 3622/72, mass n 361629).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)