diritto.io

Sez. 6 - 3, Sentenza n. 14375 del 09/07/2015 (Rv. 636071 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Medici specializzandi - Mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie - Risarcimento del danno - Corsi di specializzazione iniziati anteriormente al 1° gennaio 1983 - Diritto al compenso - Esclusione - Prosecuzione negli anni successivi - Irrilevanza - Ragioni - Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia U.E. - Reiezione.
Stato
decisa il 2015-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636071-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

Il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, non spetta a coloro che abbiano iniziato i corsi anteriormente al 1° gennaio 1983, sebbene successivamente proseguiti, perché il definitivo inadempimento statuale all'obbligo di adeguamento della normativa interna dei corsi di specializzazione medica alle direttive comunitarie è maturato il 31 dicembre 1982; né il diritto può valere per gli anni successivi a tale data, perché il corso va valutato nella sua unitarietà e, al momento del suo inizio, lo specializzando non aveva ancora alcun concreto diritto alla remunerazione. Ne consegue che il diversificato trattamento degli specializzandi in ragione dell'anno di iscrizione al corso risponde alla necessità della considerazione unitaria dello stesso (oltre che ad esigenze di finanza pubblica), sicché la relativa previsione, concretizzando un "acte claire", esclude l'obbligo di rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di Giustizia dell'U.E.

Riferimenti normativi: Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)