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Sez. 3, Ordinanza n. 399 del 12/01/2006 (Rv. 587160 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO | Poteri della Corte di cassazione - Limitazione ai motivi - Esclusione - Mancanza di motivazione dell'ordinanza - Irrilevanza - Accertamento della sussistenza o insussistenza della causa di sospensione - Necessità.
Stato
decisa il 2006-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587160-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO

Il particolare mezzo di impugnazione cui sono stati assoggettati i provvedimenti che dichiarano la sospensione, cioè l'istanza di regolamento di competenza, fa sì che, avuto riguardo alla controversia considerata dal giudice di merito come pregiudiziale, la Corte debba rendere una statuizione sulla questione descritta dall'art. 295 cod. proc. civ., in modo che il processo, a seconda della decisione della Corte, possa proseguire o debba restare sospeso sino alla definizione della controversia pregiudiziale, senza lasciare spazio, in relazione a quella controversia, ad un'ulteriore pronuncia del giudice di merito. Ciò comporta che l'oggetto dell'accertamento della Corte non è limitato dai motivi del ricorso, ma deve estendersi all'accertamento se, nella situazione processuale in cui il giudice di merito ha dichiarato la sospensione del giudizio, il giudizio medesimo dovesse o no essere sospeso in applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ., per essere pendente una controversia pregiudiziale. Ne consegue, per un verso, che l'esame della Corte di cassazione può e deve estendersi anche alla valutazione di elementi estranei al ricorso; e, per altro verso, che la sola circostanza che l'ordinanza sospensiva sia immotivata non integra ragione per il suo annullamento, dovendo la Corte di cassazione accertare se sussistono o meno i presupposti della sospensione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)