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Sez. 3, Sentenza n. 5246 del 10/03/2006 (Rv. 588257 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Natura - Provvedimento ordinatorio - Accertamento dei presupposti - Punto decisivo della controversia - Esclusione - Rigetto dell'istanza di sospensione - Deducibilità come vizio di motivazione, ai fini del ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 2006-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588257-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

La questione relativa all'ammissibilità della sospensione del processo per pregiudizialità necessaria non concerne un punto decisivo della controversia, che può consistere esclusivamente in una "quaestio facti" , riguardante il rapporto sostanziale ed avente il carattere della decisività, ma l'adozione di un provvedimento ordinatorio, il cui diniego non rende pertanto configurabile il vizio di cui all'art. 360, n. 5 cod. proc. civ., essendo peraltro impugnabile con lo strumento del regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., solo il provvedimento con cui la sospensione sia disposta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)