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Sez. 1, Sentenza n. 15717 del 12/03/2002 Cc. (dep. 24/04/2002) Rv. 221362 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE | Propagazione di onde elettromagnetiche eccedenti i limiti fissati dalla normativa speciale - Configurabilità del reato - Presupposti - Idoneità concreta a nuocere alla salute - Necessità ai fini dell'adozione del sequestro preventivo - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221362-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE

In tema di emissione di onde elettromagnetiche, il superamento dei limiti indicati dalla vigente normativa speciale può dar luogo alla configurabilità del reato di cui all'art. 674 cod. pen,, qualora risulti concretamente accertata la effettiva nocività di detta emissione per la salute umana. Questa ultima circostanza, tuttavia, non è richiesta per l'adozione, in ordine a tale reato, di un provvedimento di sequestro preventivo, essendo a ciò sufficiente la sussistenza del 'fumus commissi delictì, vale a dire l'astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie di reato considerata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Legge 22/02/2001 num. 36 art. 15 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)