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Sez. 3, Sentenza n. 12126 del 19/08/2003 (Rv. 565966 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Aziende unità sanitarie locali ex D.Lgs. n. 502 del 1992 - Disciplina ex art. 6 della legge n. 724 del 1994 - Effetti - Successione "ex lege" della regione nei rapporti obbligatori di pertinenza delle soppresse unità sanitarie locali - Conseguenze - Continuazione del giudizio nei confronti della USL gestione stralcio - Giudizio di primo grado erroneamente interrotto - Giudice d'appello - Rilievo dell'erronea interruzione - Rimessione al primo giudice - Necessità.
Stato
decisa il 2003-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565966-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE

In virtù del D.Lgs. n. 502 del 1992 e della legge n. 724 del 1994, è stata realizzata una sorta di successione ex lege delle Regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse USL, le quali proseguono le loro attività attraverso le apposite gestioni stralcio; sicché, ove tale successione avvenga nel corso di una causa avente ad oggetto uno di tali rapporti, si applicano i principi dettati dall'art. 111 cod. proc. civ. per l'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso. Ne consegue che, nel caso in cui il giudice di primo grado erroneamente dichiari interrotto il processo per la successione intervenuta nel corso del giudizio (che, invece, doveva proseguire nei confronti della medesima USL, benché mediante la prevista gestione stralcio), il giudice d'appello deve rimettere la causa a quello di primo grado (art. 354 cod. proc. civ.), poiché, attraverso l'erronea dichiarazione d'interruzione, malamente risulta estromessa dal giudizio di primo grado la parte (la USL) che doveva, invece, parteciparvi mediante l'apposita gestione.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)