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Sez. L, Sentenza n. 11243 del 28/10/1995 (Rv. 494436 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Procedura di consultazione sindacale ex art. 5 legge n. 164 del 1975 - Stipulazione di clausole di rientro - Accertamento - Compito esclusivo del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1995-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494436-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Con riguardo alla procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 5 della legge 20 maggio 1975 n. 164 ai fini degli interventi della Cassa Integrazione Guadagni, l'accertamento - in relazione alle dichiarazioni rese dalle parti in ordine alla sospensione dell'attività lavorativa - dell'eventuale stipulazione di accordi contenenti clausole che obbligano il datore di lavoro a riammettere in servizio i lavoratori sospesi e collocati in Cassa Integrazione (con il conseguente diritto soggettivo dei medesimi alla rioccupazione) è riservato al giudice del merito, secondo un apprezzamento di fatto in ordine all'esistenza e al contenuto di atti di autonomia negoziale che può essere censurato in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per la violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)