Sez. L, Sentenza n. 137 del 13/01/1975 (Rv. 373311 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE MANUALE NELLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE MANUALE NELLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA - IRRILEVANZA.*
Alla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro non e di ostacolo, sotto il profilo soggettivo, l'inquadramento del prestatore d' opera manuale nella categoria impiegatizia dovendosi, in materia, avere riguardo alla natura effettiva delle prestazioni lavorative e non alla qualifica giuridica del relativo rapporto. Il carattere manuale dell'opera va infatti riferito al momento in cui il lavoratore si trovi ad esplicare l'attivita che comporta il rischio tutelato, e vale ad integrare il presupposto dell'Assicurazione obbligatoria quando detta opera, sebbene accessoria alle prevalenti mansioni impiegatizie del dipendente, si inserisca nel ciclo produttivo in modo continuativo e professionale e con caratteristiche autonome. (V 1132/74, mass n 369118; 3338/71, mass n 354838; (V 2627/68, mass n 335126; 251/63).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 18, Legge 19/01/1963 num. 15 art. 1, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)