Sez. 4, Sentenza n. 2006 del 13/08/1996 Cc. (dep. 02/09/1996) Rv. 206123 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - IN GENERE | Nullità della ordinanza emessa dal tribunale della libertà - Riviviscenza dela ordinanza impositiva - Esclusione - Obbligo, in sede di ricorso, di analizzare le argomentazioni contenute nell'ordinanza impositiva e non richiamate in quella del tribunale - Esclusione - Carenza di motivazione della ordinanza impositiva sui punti indicati a pena di nullità dall'art. 292 c.p.p. dopo la l. 8 agosto 1995 n. 332 - Annullamento dell'ordinanza da parte del Tribunale del riesame - Esclusione - Obbligo di integrazione, ove possibile, dell'ordinanza - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - IN GENERE
La natura pienamente devolutiva del riesame demandato al tribunale della libertà comporta la completa integrazione del provvedimento originario con quello emesso dal tribunale. Ciò comporta da una parte che la rilevata nullità del provvedimento del tribunale della libertà in sede di ricorso per cassazione non determina la riviviscenza dell'ordinanza impositiva e la necessità di esaminare le argomentazioni della prima non analizzate o recepite dalla seconda, dall'altra impone al tribunale della libertà, quando rilevi motivi di nullità derivanti da carenze di motivazione dell'ordinanza, di procedere all'integrazione della motivazione e non di dichiarare, se non in via del tutto incidentale e transitoria, la nullità dell'ordinanza impositiva. Tale regime non è stato modificato dalla l. 8 agosto 1995 n. 332, che pure ha maggiormente definito, sanzionandoli con la nullità, gli obblighi di motivazione che incombono al giudice nell'emettere l'ordinanza e impone di dichiararne la nullità in sede di appello o di ricorso "per saltum".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)