Sez. 3, Sentenza n. 10342 del 19/10/1998 (Rv. 519854 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Pronunzia secondo equità - Individuazione - Criterio obiettivo del valore della causa - Sufficienza.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
Le sentenze pronunziate dal giudice di pace secondo equità sono ricorribili per Cassazione a norma dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., restando il sindacato di legittimità ristretto all'accertamento dell'osservanza delle norme di rango costituzionale e dei principi generali dell'ordinamento. I vizi di motivazione del giudizio equitativo in senso stretto sono invece deducibili ai sensi del n. 4 dello stesso art. 360 in caso di inesistenza qualsivoglia motivazione, e del successivo n. 5 in caso di motivazione meramente apparente, od affetta da radicale ed insanabile contraddittorietà, su punto decisivo della controversia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)