Sez. 2, Sentenza n. 6492 del 03/07/1998 (Rv. 516915 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Inappellabilità - Criterio obbiettivo del valore della causa (art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.) - Necessità - Ragioni.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
L'inappellabilità delle sentenze del giudice di pace decise secondo equità, onde rispettare i principi della tipicità delle impugnazioni e del giudice naturale precostituito per legge, non può dipendere di volta in volta dalla scelta di tale giudice sull'applicabilità di norme giuridiche o dell'equità, ovvero sull'interpretazione della sua decisione per accertare se emessa in base alle une o all' altra, ma dal criterio obbiettivo del valore della causa, stabilito dall' art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., per cui le cause non eccedenti i due milioni devono decidersi secondo equità, pur se in ipotesi questa coincida con norme di stretto diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 119 CORTE COST., Costituzione art. 25, Legge 21/11/1991 num. 374 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)