Sez. 1, Sentenza n. 5386 del 02/06/1998 (Rv. 515991 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Giudice di pace - Pronunzia secondo diritto o secondo equità - Criteri di distinzione - Regime delle impugnazione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE
Al fine di stabilire se il giudice di pace abbia deciso secondo diritto ovvero, a norma dell'art. 113, secondo comma cod. proc. civ. secondo equità in relazione alle cause il cui valore non eccede le lire due milioni, se pur è possibile utilizzare i parametri di cui agli artt. 10 e 14 cod. proc. civ., di essi non ci può avvalere in modo assorbente e preliminare, non trattandosi di risolvere una questione di competenza, mentre particolare significato assume nel momento decisorio l'argomentazione assunta dal giudice di pace, rilevatrice della scelta e della correttezza dei suoi fondamenti (nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che il Giudice di Pace aveva deciso secondo diritto, considerando, oltre ai profili del valore, che lo stesso non aveva espressamente richiamato l'equità come regola di giudizio, non aveva neppure adottato formule o argomenti dai quali dedurre che, a suo avviso, tra regola di diritto e giudizio d'equità sussistesse totale coincidenza, mentre premesse e motivazione della decisione indicavano la scelta di argomentazioni giuridiche condotte sul filo delle norme di diritto sostanziali e processuali; ha quindi concluso per l'inammissibilità del ricorso per Cassazione per essere la sentenza impugnabile con l'appello).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)