Sez. 3, Sentenza n. 8526 del 05/05/2004 (Rv. 572630 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - PRESUNZIONE DI COLPA | Precedenza di fatto - Legittimità - Condizioni - Incidente - Presunzione di colpa di colui che si avvale della precedenza di fatto - Relativo onere probatorio.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - PRESUNZIONE DI COLPA
La precedenza di fatto può ritenersi legittima ed idonea ad escludere la precedenza di diritto del veicolo proveniente da destra solo a condizione che il conducente di sinistra si presenti all'incrocio con tale anticipo da consentirgli di effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione. Ciò comporta che la precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell'incidente lo costituisce in colpa. Ne consegue che l'onere di provare la sussistenza della precedenza di fatto incombe su chi se ne giova.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)