Sez. 5 - , Sentenza n. 19167 del 17/07/2019 (Rv. 654709 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Trust - Atto di disposizione - Neutralità fiscale - Momento impositivo - Individuazione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di "trust", l'imposta sulle successione e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006 (conv. con modif. dalla l. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 47, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 46, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST., Legge 26/06/2006 num. 112 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)