Sez. L, Sentenza n. 14440 del 06/11/2000 (Rv. 541394 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Danno biologico - Liquidazione con metodo equitativo - Ammissibilità - Tabelle elaborate da alcuni uffici giudiziari - Utilizzabilità - Motivazione - Necessità - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
La liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice con ricorso al metodo equitativo anche attraverso l'applicazione di criteri predeterminati e standardizzati come le cosiddette "tabelle" elaborate da alcuni uffici giudiziari. Tali tabelle, peraltro, non rientrano nelle nozioni di fatto di comune esperienza di cui all'art. 115, comma secondo, cod. proc. civ., né sono canonizzate in norme di diritto, appartenenti necessariamente alla conoscenza del giudice; ne consegue che il giudice che intenda utilizzarle deve, per non incorrere nell'errore di omessa motivazione, prima dare conto dei criteri indicati nelle tabelle (in termini generali e in forma concisa) e poi descriverne l'applicazione alla fattispecie concreta. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva proceduto alla liquidazione del danno biologico conseguente ad un infortunio sul lavoro in base alle cosiddette "tabelle milanesi" limitandosi a definirle "ben note", senza fornire altre spiegazioni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 114, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)