Sez. L, Sentenza n. 10405 del 20/10/1998 (Rv. 519904 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Danno biologico e danno morale - Carattere non patrimoniale - Liquidazione con metodo equitativo - Ammissibilità - Liquidazione "a punto" sulla base di valori medi ed eventuali incrementi - Idoneità - Motivazione circa la proporzionalità della liquidazione rispetto al caso concreto - Necessità - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
La liquidazione del danno alla salute e del danno morale, entrambi di natura non patrimoniale e dunque insuscettibili di essere provati nel loro preciso ammontare, può essere effettuata dal giudice con il ricorso al metodo equitativo, utilizzando come valido criterio di quantificazione del risarcimento quello che assume a parametro il cosiddetto punto di invalidità, determinato sulla base di un valore medio (calcolato sulla media dei precedenti giudiziari concernenti invalidità inferiori al dieci per cento), che può essere aumentato nei singoli casi in misura tale da consentirne l'adeguamento alla incidenza della menomazione sulla vita specifica del danneggiato e alla entità delle sofferenze da esso patite (cosiddetto danno personalizzato); tuttavia, perché la valutazione discrezionale propria del metodo equitativo non si risolva in una quantificazione arbitraria, è necessario che il giudice di merito fornisca congrue ragioni del procedimento logico attraverso il quale è pervenuto a giudicare proporzionata una certa misura del risarcimento, indicando gli elementi a tal fine valorizzati. (Nella specie la S.C. ha annullato una sentenza che, limitandosi a definire come equo il parametro utilizzato, aveva liquidato sulla base di otto milioni di lire a punto il danno biologico e tre milioni a punto il danno morale relativi a una invalidità permanente del settanta per cento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)