Sez. 3, Sentenza n. 2943 del 05/05/1980 (Rv. 406684 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - RAPPORTO UNICO O RAPPORTO ACCESSORIO DI UN ALTRO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA - MERO CALCOLO DI DARE ED AVERE - EFFETTUAZIONE D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - RAPPORTO UNICO O RAPPORTO ACCESSORIO DI UN ALTRO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA - MERO CALCOLO DI DARE ED AVERE - EFFETTUAZIONE D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE.*
La compensazione in senso proprio presuppone l'autonomia dei due crediti, con la conseguenza che, quando si tratta di un unico rapporto, ancorche complesso (come nei casi di rapporto inerenti a reciproche restituzioni, in seguito a dichiarazioni di nullita o risoluzione contrattuale), ovvero di un rapporto accessorio di un altro, la questione si riduce ad un semplice calcolo di dare ed avere, che puo essere compiuto di ufficio dal giudice. L'identita del rapporto, ai fini dell'applicazione della disciplina suddetta, non e esclusa dal fatto che uno dei due crediti sia di natura risarcitoria, derivando da inadempimento, e sia stato quantificato a seguito di apposito giudizio. (Conf 2637/77, mass n 386319, sulla prima parte; (Conf 3539/76, mass n 382293; (Conf 3654/72, mass n 362687; (Conf 1196/64, mass n 301711).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)