Sez. 3, Sentenza n. 1661 del 21/03/1981 (Rv. 412332 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - SENTENZA DI RILASCIO - INDICAZIONE DELLA DATA DELLA ESECUZIONE - OBBLIGATORIETA EX ART 56 DELLA LEGGE N 392 DEL 1978 - NEI GIUDIZI IN CORSO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DI QUESTA LEGGE - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - SENTENZA DI RILASCIO - INDICAZIONE DELLA DATA DELLA ESECUZIONE - OBBLIGATORIETA EX ART 56 DELLA LEGGE N 392 DEL 1978 - NEI GIUDIZI IN CORSO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DI QUESTA LEGGE - ESCLUSIONE.*
In tema di disciplina delle locazioni di immobili urbani, poiche l'art 82 della legge 27 luglio 1978 n 392 sull'equo canone - per il quale ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della legge suddetta continuano ad applicarsi ad ogni effetto le leggi precedenti - si riferisce sia alla disciplina sostanziale che a quella processuale vigente in materia di locazioni urbane, non trova applicazione, con riferimento ai giudizi in corso, l'art 56 della legge 392/1978 in forza del quale il giudice, con la sentenza che pronuncia il rilascio dell'immobile, deve stabilire la data della esecuzione. (Conf 2138/80, mass n 405799 sulla prima parte; (Conf 2040/80, mass n 405683 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 56 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)