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Sez. 1, Sentenza n. 4923 del 28/10/1978 (Rv. 394642 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - COMPETENZA DEL TRIBUNALE DELLA SEPARAZIONE - LIMITI - ISTANZE, VOLTE ALL'OTTENIMENTO DI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI FIGLI, SUCCESSIVE ALLA PRONUNCIA DELLA SEPARAZIONE GIUDIZIALE OD ALL'OMOLOGAZIONE DI QUELLA CONSENSUALE - DEVOLUZIONE ALLA COGNIZIONE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI.*
Stato
decisa il 1978-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394642-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - COMPETENZA DEL TRIBUNALE DELLA SEPARAZIONE - LIMITI - ISTANZE, VOLTE ALL'OTTENIMENTO DI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI FIGLI, SUCCESSIVE ALLA PRONUNCIA DELLA SEPARAZIONE GIUDIZIALE OD ALL'OMOLOGAZIONE DI QUELLA CONSENSUALE - DEVOLUZIONE ALLA COGNIZIONE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI.*

Per la stretta connessione esistente fra affidamento dei figli ed Esercizio della patria potesta, ed in relazione alla generale devoluzione di questa materia alla Competenza del tribunale per i minorenni, deve ritenersi, in caso di separazione dei genitori, che il tribunale ordinario esaurisca il suo compito nel momento in cui pronunci la separazione giudiziale, od omologhi la separazione consensuale, con la conseguenza che ogni successiva istanza, diretta a sollecitare provvedimenti concernenti i figli, ai sensi dell'art art 155 cod civ, ivi compresa quella rivolta a conseguire la osservanza da parte del coniuge affidatario delle Disposizioni dettate con la separazione, spetti alla cognizione del tribunale per i minorenni. (V 4333/76, mass n 383038).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Civ. art. 317, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 36, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 139

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)