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Sez. U, Sentenza n. 10 del 26/01/2000 (Rv. 533160 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Ente Poste - Controversie di lavoro - Devoluzione al giudice ordinario "ex lege" 71/94 - Controversia relativa all'indennità di buonuscita - Natura previdenziale - Esclusione - Conseguenze - Competenza giurisdizionale del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533160-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

L'indennità di buonuscita, al pari di quella di anzianità, non riveste carattere meramente previdenziale, attesane la natura di "retribuzione differita" (pur se legata ad una concorrente funzione previdenziale), costituendo essa, in concreto, una parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene soltanto differita al momento della cessazione del rapporto allo scopo di agevolare il lavoratore nelle possibili difficoltà economiche scaturenti dal venir meno del salario. Ne consegue che la controversia giudiziaria instaurata, con riferimento all'indennità di buonuscita, da un ex dipendente dell'Ente Poste rientra nella competenza giurisdizionale del giudice ordinario, giusta disposto dell'art. 10, primo comma, del D.L. n. 487 del 1993, convertito il legge n. 71 del 1994.

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)