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Sez. 1, Sentenza n. 2298 del 25/11/2009 Cc. (dep. 19/01/2010) Rv. 245970 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Reato continuato - Applicazione della disciplina - Onere della prova della continuazione - Incombenza al condannato.
Stato
decisa il 2009-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245970-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO

In tema di continuazione "in executivis", grava sul condannato che invochi l'applicazione della relativa disciplina l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell'istanza, non essendo sufficiente il riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto, piuttosto, di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 186

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)