Sez. 1, Sentenza n. 802 del 10/02/1995 Cc. (dep. 29/03/1995) Rv. 200586 - 01
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Concorso formale e reato continuato | Applicazione della continuazione - Indicazione dei reati cui la continuazione si riferisce - Incombe all'interessato - Prova dell'unitarietà del disegno criminoso - Onere a suo carico - Esclusione.
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Concorso formale e reato continuato
In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, incombe all'interessato indicare i reati ai quali il nesso della continuazione si riferisce, senza che si debba ritenere sussistente a suo carico l'onere di provare l'unitarietà del disegno criminoso, spettando al giudice dell'esecuzione individuare i dati sostanziali di possibile collegamento, con approfondita disamina dei casi giudiziari acquisendo di ufficio le copie delle sentenze o dei decreti irrevocabili (art. 186 disp. att. cod. proc. pen.) se non già allegate alla richiesta prevista dall'art. 671, comma primo, cod. proc. pen., che può provenire dal condannato o dal pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 186, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 186
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)