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Sez. 5, Sentenza n. 43478 del 19/10/2001 Ud. (dep. 03/12/2001) Rv. 220259 - 01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - IN GENERE | Dichiarazione e forma - Costituzione di parte civile - Valore di istanza di punizione - Possibilità - Fattispecie in tema di sopravvenienza della perseguibilità a querela del reato di furto.
Stato
decisa il 2001-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220259-01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - IN GENERE

In tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione; ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio. (Nella fattispecie, il ricorrente, imputato di furto - reato che, per effetto dell'art. 12 della legge 25 giugno 1999 intervenuta dopo la sentenza di primo grado, è divenuto perseguibile a querela - aveva dedotto che erroneamente il giudice di secondo grado aveva opinato che non occorresse dare alla persona offesa l'informazione prevista dall'art 19 comma II della predetta legge, ritenendo che la partecipazione della stessa, costituitasi parte civile, al giudizio di appello dimostrava la persistenza della volontà di punizione dell'autore del fatto. La Corte, enunziando il principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 336, Legge 25/06/1999 num. 205 art. 12, Legge 25/06/1999 num. 205 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)