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Sez. 2, Sentenza n. 1153 del 01/02/1995 (Rv. 490179 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO | Critiche mosse ad una consulenza tecnica - Obbligo del giudice di merito di prenderle in esame - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490179-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO

In presenza di una consulenza tecnica il giudice del merito è tenuto a prendere in considerazione le critiche ad essa mosse solo quando esse siano precise e puntuali e non quando si tratti di mere affermazioni non corroborate dal richiamo ad alcun elemento probatorio e potenzialmente decisivo in senso favorevole alla tesi del deducente (nella specie, confermando la sentenza impugnata, la S.C. ha ritenuto che nella quantificazione del danno derivante al compratore dalla inidoneità della cosa all'uso convenuto, secondo le modalità contrattualmente previste, non avessero carattere decisivo i rilievi mossi alla consulenza tecnica in ordine alla mancata comparazione con altre modalità di uso e alla mancata considerazione delle limitate capacità produttive del compratore anche con tali diverse modalità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)