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Sez. 5 - , Sentenza n. 21379 del 06/10/2020 (Rv. 659471 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione della lite potenziale - Omesso versamento - Debito residuo - Recupero - Ruolo esecutivo - Necessità - Termini - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659471-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, con riguardo alle somme dovute a seguito dell'adesione del contribuente alla "definizione della lite potenziale" ex art. 15 l. n. 289 del 2002, con pagamento della prima rata e rateizzazione del residuo debito tributario in due soluzioni (con scadenza al 30 novembre 2003 e al 20 giugno 2004), in caso di omesso versamento l'Amministrazione finanziaria provvede al recupero del solo debito residuo (oltre sanzioni ed interessi), mediante iscrizione a ruolo definitiva, secondo le modalità e nei termini di decadenza previsti dall'art. 17, lett. c), del d.P.R. n. 602 del 1973 (all'epoca vigente), occorrendo che il ruolo sia reso esecutivo entro il 31 dicembre 2005, in quanto, a prescindere che sia rimasta inadempiuta la seconda o la terza rata (o entrambe), l'accertamento può ritenersi definitivo solo allo spirare dell'ultimo termine, avuto riguardo all'unico credito complessivo vantato dall'Ufficio.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 lett. C CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 15 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)