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Sez. 1, Sentenza n. 8661 del 17/02/1976 Ud. (dep. 03/09/1976) Rv. 134317 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - SINDACATO DEL GIUDICE - LIMITI - CONCRETA ESTRINSECAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/134317-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - SINDACATO DEL GIUDICE - LIMITI - CONCRETA ESTRINSECAZIONE.*

Il provvedimento del questore, emesso a norma dell'art 2 della legge 27 dicembre 1956, n 1423, ove violato, costituisce il presupposto del reato; talche il giudice deve sindacare la legittimita dell'anzidetto provvedimento assicurandosi che siano stati puntualmente adempiuti i presupposti di legittimita richiesti dalla legge. Ne deriva che e legittimo l'ordine di rimpatrio d'una donna dedita alla prostituzione motivato dal fatto che il meretricio nella specie si addimostra contrario alla morale pubblica e al buon costume perche esercitato palesemente e in modo scandaloso nelle vie pubbliche.*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)