Sez. U, Ordinanza n. 25260 del 01/12/2009 (Rv. 610773 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI | Corte dei conti - Sindacato devoluto alle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Procedimento di correzione di errore materiale del dispositivo e della motivazione della decisione - Dedotta carenza di presupposti per l'applicazione del procedimento di correzione di errore materiale - Configurabilità come difetto di giurisdizione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI
In tema di sindacato della Corte dei cassazione sulle sentenze emesse dalla Corte dei Conti, i vizi relativi al procedimento di correzione di errore materiale del dispositivo e della motivazione non sono deducibili con ricorso alle Sezioni unite non solo quando investano il provvedimento di correzione, alla stregua della natura non decisoria del medesimo, ma anche quando attengano alla pronuncia corretta e si deduca la carenza di presupposti per l'applicazione del procedimento di correzione di errore materiale, vertendosi in tema di errori procedurali non implicanti difetto di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte dei conti - che, in accoglimento dell'istanza di errore materiale, aveva corretto le conclusioni della motivazione e del dispositivo erroneamente formulate nel senso del rigetto del gravame - , ritenendo che la carenza di presupposti per la riconducibilità della fattispecie ad errore materiale e la formazione del giudicato per scadenza del termine per la revocazione della sentenza non si traducessero in un superamento dei limiti esterni della giurisdizione del giudice contabile).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375 com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)