diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 7501 del 04/06/2001 (Rv. 547202 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Volume di affari interamente costituito da operazioni esenti - Detrazioni ammesse sugli acquisti - Credito d'imposta - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547202-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di Iva, dal combinato disposto dei commi primo e terzo, dell'art. 19, secondo dell'art. 30 e secondo, n. 3 dell'art. 28, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nel testo vigente nel 1987, si ricava che qualora il volume di affari della società contribuente sia interamente costituito da operazioni esenti, la detraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti va ridotta del 100 per cento (rapporto tra ammontare delle operazioni esenti e volume di affari); vale a dire che non è consentita alcuna detrazione e, quindi non può emergere alcun credito d'imposta come conseguenza di detrazioni dell'Iva sugli acquisti.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 28 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)