Sez. 1, Sentenza n. 9385 del 10/11/1994 (Rv. 488503 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Autorità amministrativa - Partecipazione al giudizio di opposizione a mezzo di un proprio funzionario - Ricorso per cassazione - Luogo di notificazione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 23, secondo comma, legge n. 689 del 1981, nel prevedere che il ricorso in opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione deve essere notificato all'autorità che l'ha emessa, assegna a tale autorità, per l'intero arco del procedimento, la legittimazione processuale e, quindi, la qualità di destinatario degli atti del processo in deroga all'art. 11 del R.D. n. 1611 del 1933, sulla notificazione degli atti alle amministrazioni statali presso l'Avvocatura dello Stato; con la conseguenza che il ricorso per cassazione, avverso la sentenza pronunziata dal Pretore all'esito del giudizio di opposizione, ove l'autorità amministrativa che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione non si sia costituita in giudizio per il tramite dell'avvocatura erariale, ma si sia fatta rappresentare da un proprio funzionario, va notificato a detta autorità, presso il suo ufficio, a norma dell'art. 330, ultimo comma, cod. proc. civ., non già presso l'Avvocatura generale dello Stato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)