Sez. 5, Sentenza n. 31408 del 04/06/2004 Ud. (dep. 16/07/2004) Rv. 229276 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIFICAZIONE | Alla parte privata - Omissione - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIFICAZIONE
L'omessa notificazione alla parte privata dell'impugnazione proposta da altra parte non dà luogo all'inammissibilità del gravame, ma solo all'obbligo della cancelleria di provvedere alla notifica non eseguita, salvo che risulti altrimenti, in capo al destinatario di essa, la conoscenza dell'atto di impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 584 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)